Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Sistemi portuali). - 1. I porti che appartengono al medesimo mercato geograficamente rilevante sono organizzati, con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti sistemi portuali: sistema del nord-Tirreno, sistema del centro, sistema del sud, sistema del sud-Adriatico e sistema del nord-Adriatico.
      2. I presidenti delle autorità portuali di ciascun sistema di cui al comma 1 eleggono, in sede di prima convocazione della conferenza del sistema di cui al comma 3, presieduta dal presidente dell'autorità portuale anziano, un coordinatore. La funzione, che può essere svolta solamente da un presidente in carica, è assegnata annualmente a uno dei presidenti delle autorità portuali facenti parte del sistema, secondo una rotazione stabilita nella prima riunione della conferenza.
      3. La conferenza del sistema portuale, presieduta e convocata dal coordinatore

 

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individuato ai sensi del comma 2 e composta dai presidenti delle regioni, o da loro delegati, e dai presidenti delle autorità portuali interessate, emana le linee di indirizzo per lo sviluppo del medesimo sistema, cui devono conformarsi i piani triennali dei singoli porti e gli indirizzi commerciali e di marketing».